Art. 6.
(Modifica all'articolo 3 del regolamento).

      1. L'articolo 3, comma 1, del regolamento, è sostituito dal seguente:

      «1. Per persone residenti nel comune, ai fini del presente regolamento, si intendono quelle aventi la propria residenza meramente anagrafica nel comune di nascita ovvero quelle che hanno fissato la residenza meramente anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni».